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Legge 11/03/1988 n. 676. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. 7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrate, il Governo ne dà notizia tempestivamente al Parlamento con relazione del Ministro del tesoro e assume le conseguenti iniziative. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri. Art. 3. 1. Fino alla entrata in vigore della legge di riforma delle norme sul bilancio e la contabilità dello Stato, entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo presenta alle Camere, ai fini della sua approvazione, il documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per il triennio successivo. In esso sono indicati, rispetto alla evoluzione tendenziale prevista per i flussi della finanza pubblica: a) gli obiettivi in termini di rapporti al prodotto interno lordo del fabbisogno del settore statale, al lordo e al netto degli interessi, e del debito del settore statale e del settore pubblico allargato per ciascuno degli anni del triennio, nel quadro degli andamenti tendenziali e degli obiettivi macro-economici per lo stesso periodo; b) gli obiettivi di fabbisogno complessivo e di disavanzo corrente del settore statale, al lordo e al netto degli interessi, per ciascuno degli anni del triennio; c) le regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato e di quelli degli enti che si ricollegano alla finanza pubblica per il triennio successivo; d) gli indirizzi per gli interventi, volti al conseguimento degli obiettivi ed al rispetto delle regole di cui alle precedenti lettere a), b ) e c). Capo II Disposizioni in materia di entrate Art. 4. 1. La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi prevista dalla legge 23 marzo 1977 n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977 n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978 n. 38, da effettuarsi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per gli anni 1988, 1989 e 1990 ovvero per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 24 settembre 1987 per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, è elevata dal 92 al 98 per cento. 2. Le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni private e sui contratti di rendita vitalizia della tariffa allegato A, annessa alla legge 29 ottobre 1961 n. 1216, e successive modificazioni, sono aumentate del 25 per cento. Art. 5. 1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5-bis del decreto-legge 29 ottobre 1986 n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986 n. 899, concernenti agevolazioni tributarie per i trasferimenti a titolo oneroso di immobili ad uso abitativo, sono prorogate fino al 31 dicembre 1988. Art. 6. 1. I crediti di importo non superiore a lire 20.000 per imposte o tasse in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui riscossione è demandata agli uffici dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, e per spese di giustizia in materia penale, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione nè a quella degli interessi, pene pecuniarie e soprattasse connessi ai suddetti crediti. Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla predetta data per imposte o tasse, la cui riscossione è demandata agli uffici sopra indicati, di importo non superiore a lire 20.000. Art. 7. 1. Con apposita norma inserita nella legge finanziaria il Governo, a valere per l'anno successivo, provvede alla revisione dei limiti degli scaglioni delle aliquote previsti nell'art. 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, nonchè delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativa ai dodici mesi precedenti a quello della presentazione del disegno di legge finanziaria supera il 4 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice, relativo all'analogo periodo dell'anno precedente. 2. L'aliquota di cui al secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni, attualmente determinata nella misura dello 0,75 per cento, è ridotta allo 0,25 per cento per le operazioni di credito agrario di esercizio, di cui al n. 2 dell'art. 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, aventi durata sino a dodici mesi ed erogate in base a contratti conclusi a decorrere dal 1° gennaio 1988. 3. Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, e successive modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988, rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento. 4. Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961 n. 29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del 6 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988, nella misura del 4,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 12 per cento annuo sono dovuti nella misura del 9 per cento. 5. Nell'art. 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, la lettera c) è sostituita, con effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso testo unico, dalla seguente: "c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione o donazione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'ultimo acquisto a titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione, e la data della cessione o della prima cessione non è superiore a cinque anni. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorchè nei confronti di soggetti diversi; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente". 6. All'art. 123 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, al comma 2, le parole da: "nè delle plusvalenze" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "e delle plusvalenze iscritte in bilancio non si tiene conto fino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o quote delle società incorporate annullate per effetto della fusione e il valore del patrimonio netto delle società stesse risultante dalle scritture contabili". La disposizione di cui al presente comma ha effetto dalla data di entrata in vigore del citato testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 7. Il comma 5 dell'art. 123 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è sostituito, con effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso testo unico, dal seguente: "5. Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla funzione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2502 del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto dei profitti e delle perdite della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi, di cui all'art. 2425-bis, parte prima n. 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'art. 2425-bis, parte seconda n. 3, del codice civile, supe- riore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori". 8. Sino al riordinamento del regime fiscale dei redditi da capitale e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni, maturati dalla data di entrata in vigore della presente legge, è elevata al 30 per cento, salvo quanto disposto dal successivo comma 10. 9. E' altresì elevata al 30 per cento la ritenuta operata, ai sensi del terzo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni, da soggetti residenti nel territorio dello Stato incaricati del pagamento, sugli interessi, premi ed altri frutti indicati nel comma 8 dovuti da soggetti non residenti. La disposizione si applica alle ritenute operate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 10. Resta ferma al 25 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui certificati di deposito e sui depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non meno di tre mesi, nonchè sui depositi a risparmio postale. Il presente comma non si applica ai depositi estinti prima della scadenza del vincolo. 11. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai decreti-legge 29 dicembre 1987 n. 533, e 13 gennaio 1988 n. 3, nei confronti dei certificati di deposito e dei depositi estinti nel periodo di vigenza dei predetti decreti-legge. 12. Nell'anno 1988 il versamento di acconto di cui all'art. 35 del decretolegge 18 marzo 1976 n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976 n. 249, e successive modificazioni, è elevato, con esclusione dei depositi di cui al comma 10, al 60 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite. Per gli anni 1989 e 1990 il suddetto versamento di acconto è fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite. Art. 8. 1. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641, e successive modificazioni, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse di cui al n. 125 della medesima tariffa nonchè dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973 n. 312. Si applicano le disposizioni del secondo e del terzo periodo del ventinovesimo comma dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953, nel testo sostituito dalla legge 28 febbraio 1983 n. 53, di conversione del decreto stesso. Per le patenti di guida la differenza di tassa annuale può essere corrisposta anche con le normali marche di concessione governativa da annullarsi a cura del contribuente. L'aumento si applica alle tasse sulle concessioni governative il cui termine di pagamento decorre dal 1° gennaio 1988. 2. La tassa erariale automobilistica, nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 3, comma 3, della legge 28 febbraio 1986 n. 41, è aumentata del 25 per cento. L'aumento non influisce sulla tassa regionale automobilistica.
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